PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità italiana per la sicurezza alimentare. Finalità).

      1. È istituita l'Autorità italiana per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «Autorità».
      2. Al fine di garantire la vigilanza sulla sicurezza e sulla salubrità degli alimenti, nonché il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di produzione agro-alimentare, l'Autorità:

          a) ispira la propria azione nel rispetto del principio di precauzione sancito dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare dell'Unione europea;

          b) assicura elevati livelli di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, attraverso una valutazione scientifica dei rischi sanitari connessi all'alimentazione umana e animale;

          c) svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di consulenza di carattere tecnico-scientifico in materia di alimentazione e di salute dei cittadini, nonché nei confronti dei processi di produzione, di immagazzinamento, di confezionamento e di distribuzione dei prodotti;

          d) vigila sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali destinati all'alimentazione umana;

          e) realizza controlli volti alla valutazione delle caratteristiche nutrizionali e della salubrità degli alimenti tenendo anche in considerazione gli eventuali rischi derivanti dalla presenza di sostanze chimiche e biochimiche nei prodotti esaminati;

 

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          f) definisce gli standard operativi dei laboratori che operano nel campo della sicurezza alimentare, con particolare attenzione verso i metodi di analisi qualitativa e quantitativa della presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti, volti a evidenziare eventuali violazioni della normativa nazionale e comunitaria;

          g) raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

          h) svolge le proprie funzioni secondo modalità atte a farle assumere il ruolo di ente di riferimento in conseguenza della sua indipendenza, della qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e delle informazioni diffuse, abbia trasparenza delle sue procedure e dei metodi di funzionamento nonché della diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati;

          i) è aperta ai contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati;

          l) mette in rete tutte le strutture nazionali esistenti che si occupano di materie attinenti alle sue finalità, ivi comprese le strutture che si occupano della valutazione, della gestione e della comunicazione del rischio alimentare;

          m) agisce in stretto coordinamento con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita del regolamento (CE) n. 178 del 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art. 2.
(Compiti dell'Autorità).

      1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

          a) esercita l'accertamento sulla composizione e sulla innocuità dei prodotti destinati all'alimentazione e offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica in materia di nutrizione umana;

 

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          b) formula pareri scientifici su questioni legate alla salute e al benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, alla salute dei vegetali e in materia di nutrizione degli animali da reddito, nonché sui mangimi, additivi e farmaci utilizzati per tali animali;

          c) formula pareri scientifici in materia di alimenti, di mangimi e di vegetali ottenuti o ottenibili da organismi geneticamente modificati;

          d) valuta il rischio alimentare, disponendo dei più validi e aggiornati pareri forniti dagli organismi scientifici che hanno competenze e responsabilità nel settore, nonché utilizzando le tecniche più innovative disponibili per la realizzazione delle analisi in laboratorio provvedendo anche al coordinamento e all'armonizzazione delle stesse;

          e) esercita il controllo, secondo i criteri operativi fissati a livello comunitario e nazionale, per prevenire il rischio alimentare derivante dal mancato rispetto della legislazione vigente in materia da parte dei soggetti interessati;

          f) fornisce pareri scientifici e informazioni all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Governo, alle organizzazioni dei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica agli operatori del settore agricolo, alle industrie agroalimentari di trasformazione, alle catene di distribuzione, nonché ai consumatori su tutte le questioni che attengono la sicurezza alimentare;

          g) collabora con le agenzie regionali che si occupano di ambiente e di alimentazione, recependo gli stimoli derivanti dalle problematiche locali e fornendo alle medesime agenzie il necessario apporto tecnico e scientifico, coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dettando gli indirizzi generali, nel rispetto della normativa europea;

          h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale

 

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sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali. Rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e, in generale, la documentazione scientifica elaborata o raccolta;

          i) commissiona studi scientifici, necessari all'espletamento dei suoi compiti;

          l) effettua, direttamente o per delega, le ispezioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;

          m) vigila sul rispetto degli obblighi dei produttori e dei distributori circa la normativa nazionale ed europea in materia di tracciabilità, di etichettatura e di modalità di distribuzione ed elabora proposte finalizzate all'adeguamento e al miglioramento della legislazione vigente in materia;

          n) fornisce ai cittadini e alle parti interessate informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di propria competenza per consentire agli stessi di fare scelte consapevoli.

      2. L'Autorità presenta, ogni anno, una relazione al Parlamento sui risultati degli studi scientifici effettuati e sulla raccolta dei dati nelle materie di propria competenza, contenente, in particolare, una verifica e una valutazione della normativa vigente in materia di sicurezza e di salubrità dell'alimentazione.
      3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità opera con criteri di trasparenza e di pubblicità, salvo i casi specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.

Art. 3.
(Sede, personalità giuridica e composizione dell'Autorità).

      1. L'Autorità ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Sono organi dell'Autorità:

          a) il consiglio di amministrazione;

 

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          b) il presidente;

          c) il direttore esecutivo;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici.

Art. 4.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro della salute, ed è composto da:

          a) due esperti designati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

          b) due esperti designati dal Ministero della salute;

          c) due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un esperto nominato dalle organizzazioni per i diritti dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza e di professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Autorità.
      3. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata triennale. I membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.
      4. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fissato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Il regolamento è pubblico.
      6. Il consiglio di amministrazione forma il bilancio e ne verifica l'attuazione,

 

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nomina i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché il direttore esecutivo.
      7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente con mandato triennale rinnovabile una sola volta.
      8. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Il consiglio di amministrazione provvede affinché tale programma sia coerente con le priorità fissate in materia di sicurezza alimentare dal Parlamento e dall'Unione europea. Entro il 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sull'attività dell'Autorità svolta nel corso dell'anno precedente e la trasmette al Parlamento.
      10. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore esecutivo, che provvede alle attività di segreteria.
      11. Il consiglio di amministrazione invita il presidente del comitato scientifico a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
      12. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri.
      13. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 5.
(Presidente).

      1. Il presidente:

          a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità, con facoltà di delega;

          b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

          c) sovrintende all'andamento generale delle attività dell'Autorità;

 

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          d) adotta le deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella riunione successiva;

          e) esercita le altre eventuali attribuzioni previste dal regolamento di organizzazione e dai regolamenti interni;

          f) partecipa al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Art. 6.
(Direttore esecutivo).

      1. Il direttore esecutivo è nominato, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute e, successivamente, dal consiglio di amministrazione dell'Autorità, tra un elenco di candidati stilato a seguito di avviso pubblico.
      2. Il direttore esecutivo rimane in carica per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta.
      3. Il consiglio di amministrazione può revocare l'incarico al direttore esecutivo, in qualsiasi momento, quando esso non abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione medesimo o per gravi e giustificati motivi.
      4. Il direttore esecutivo è incaricato di:

          a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;

          b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità;

          c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

          d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

          e) gestire il bilancio dell'Autorità;

          f) gestire le questioni relative al personale;

 

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          g) sviluppare e mantenere i rapporti con il Parlamento, con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e con gli organismi scientifici internazionali.

      5. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

          a) il progetto di relazione generale riguardante l'attività svolta dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

          b) il progetto del programma di lavoro per l'anno successivo;

          c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente;

          d) il progetto di bilancio per l'anno successivo.

      6. Il direttore esecutivo, previa approvazione del consiglio di amministrazione, trasmette la relazione e il programma di cui alle lettere a) e b) del comma 5 al Governo e al Parlamento e li rende pubblici.

Art. 7.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro della salute e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.
(Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici).

      1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici permanenti formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze.
      2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici e formula

 

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pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti. Qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso, al fine di formulare i pareri scientifici, istituisce appositi gruppi di lavoro.
      3. Il comitato scientifico è composto dal presidente e dai coordinatori dei gruppi di esperti scientifici. Il presidente è nominato di concerto tra loro dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Ministro della salute.
      4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle candidature. Sono istituiti i seguenti gruppi di esperti scientifici:

          a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromatizzanti, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti;

          b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi;

          c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, sui prodotti fitosanitari e sui loro residui;

          d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;

          e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, sull'alimentazione e sulle allergie;

          f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;

          g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;

          h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali.

      5. Ogni gruppo di esperti scientifici è costituito da sette membri scelti dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco presentato dal direttore esecutivo e redatto sulla base delle candidature presentate a seguito di avviso pubblico.

 

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      6. I membri dei gruppi di esperti scientifici hanno un mandato triennale rinnovabile.
      7. I gruppi di esperti scientifici nominano i rispettivi coordinatori, ciascuno tra i propri membri. I coordinatori dei gruppi di esperti scientifici in seguito alla loro nomina divengono automaticamente membri del comitato scientifico.
      8. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li compongono.
      9. Per esigenze particolari il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici possono essere integrati da altri esperti che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 9.
(Indipendenza).

      1. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano nell'esercizio delle loro funzioni ad agire in modo indipendente nel pubblico interesse. A tale fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con le quali indicano l'assenza di interessi, diretti o indiretti, che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese all'inizio dei rispettivi mandati.
      2. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
      3. Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici

 

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e gli esperti esterni partecipanti ai gruppi di lavoro non siano in grado di garantire la propria indipendenza e l'assenza di interessi diretti o indiretti in contrasto con il pubblico interesse, il loro incarico decade automaticamente. Se l'assenza dei requisiti richiesti si manifesta successivamente al loro insediamento, il consiglio di amministrazione decide le modalità tramite le quali sanare eventuali pareri scientifici inficiati da tale conflitto di interessi e dà mandato al direttore esecutivo di esaminare le eventuali vie legali da adire per la tutela degli interessi dell'Autorità.

Art. 10.
(Organizzazione dell'Autorità).

      1. L'Autorità costituisce la struttura organizzativa statale delle risorse umane, tecniche, strumentali e strutturali finalizzate alla sicurezza alimentare.
      2. Il personale civile già in servizio presso le amministrazioni dello Stato, con compiti esclusivi o prevalenti di valutazione o di controllo del rischio alimentare, è trasferito alle dipendenze dell'Autorità, conservando il trattamento economico in godimento e lo stato giuridico proprio dell'amministrazione di provenienza.
      3. Oltre alle proprie strutture organizzative, l'Autorità si avvale, nella forma della dipendenza funzionale, delle professionalità, dei mezzi, delle dotazioni scientifiche e degli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, dei servizi sanitari e veterinari e dei Corpi di polizia specializzati nei settori della tutela ambientale e della salvaguardia della salute pubblica, quali il Corpo forestale dello Stato, i nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei Corpi di polizia locale.
      4. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. È sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

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      5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, individua le amministrazioni dello Stato e le relative dotazioni organiche e strumentali da trasferire o da porre sotto il coordinamento dell'Autorità ai sensi della presente legge. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Autorità.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.